1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca» sono
c) al comma 3, alinea, le parole: «I veicoli d'epoca sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. sono soggetti»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i suoi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.
4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subìto importanti e documentate modifiche e sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.
4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare «H» (historicum), di cui all'articolo 100, comma 2-bis»;
e) al comma 6, le parole: «Chiunque circola con veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque circola con veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A.».
2. Il Governo provvede a modificare le definizioni dell'articolo 214 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.